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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 28-10-1988

Norme in materia di polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 127
del 29 ottobre 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Norma programmatica
 1.  La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme
stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente
legge disciplina l' ordinamento e l' organizzazione
dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale,
al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme
ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia
svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di
dipendenti specificamente addetti al servizio.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 2

 Funzioni di polizia locale
 1.  Alle funzioni di polizia locale attengono, in
particolare, le attività  di prevenzione e repressione delle
infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti
gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la
vigilanza sull' osservanza di regolamenti, di ordinanze e
di provvedimenti amministrativi;  le attività  di accertamento
a fini anagrafici e tributari;  il servizi di vigilanza
e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali
degli enti locali;  il soccorso in caso di pubbliche
calamità  e privati infortuni.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Gestione associata
 1.  Per il conseguimento dei fini di cui all' articolo
2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioni
intercomunali.
  2.  La Regione promuove e incentiva le iniziative
degli enti locali a esercitare in forma associata le funzioni
di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurerezza,
negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli
enti interessati.  In tali ambiti possono essere istituiti
consorzi o altre forme associative consentite dalla legge
per la gestione comune del servizio di polizia garantendolo
per tutto l' arco della giornata e per tutto
l' anno.
  3.  A tal fine concorre al finanziamento per l' apprestamento
di sedi e per l' acquisto di attrezzature per
l' esercizio comune dell' attività  di polizia.  La Giunta
regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto
dall' articolo 10, si provvede annualmente, a decorrere
dall' anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio,
al riparto dei contributi per gli enti interessati
che abbiano presentato il piano acquisto entro il 31
gennaio di ogni anno.
  4.  Alla gestione in forma associata del servizio di
polizia locale, i Comuni possono delegare anche le
comunità  montane e la Comunità  collinare.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Collaborazione intercomunale
 1.  I Comuni e gli altri enti locali possono collaborare
per la gestione intercomunale dei servizi a carattere
ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle
funzioni di polizia locale sul territorio.
  2.  Qualora il personale di polizia municipale operi,
in quanto comandato, sul territorio di un Comune
diverso da quello di appartenenza, è  alle dipendenze
funzionali del sindaco di tale Comune;  tale personale
mantiene la dipendenza dal Comune di appartenenza
agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.  I comuni
interessati, anche mediante apposite convenzioni,
possono prevedere rimborsi o compensanzioni reciproche.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Igiene e sicurezza del lavoro
 1.  Ogni due anni tutti gli addetti al settore saranno
sottoposti con spese a carico dell' ente di appartenenza
a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali
e di laboratorio, per finalità  di medicina sociale e
preventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici.
  2.  Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanze
sindacali, controlleranno l' applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e promuoveranno, in concorso con
l' Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l' elaborazione
e l' attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare
la loro salute e la loro integrità  psicofisica.

 

 

 

 

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 6

 Dipendenza dei servizi di polizia municipale
 1.  La polizia municipale è  alle dipendenze del sindaco,
o dell' assessore da lui delegato, che vi sovraintende
impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento
del servizio.
  2.  Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia
locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà  l' adozione
del regolamento per lo svolgimento del servizio,
fissandone i contenuti essenziali.  Gli enti o le
strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia
municipale in forma associata assolvono i compiti di
carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad
esigenze di efficienza e di economicità  del servizio.  Il
responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune
ha il compito di coordinare l' impiego tecnicooperativo
degli addetti, sulla base delle richieste e delle
esigenze delle amministrazioni associate;  egli è  altresì 
responsabile delle disciplina e dell' addestramento del
personale.
  3.  Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati
in forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità 
del sindaco del Comune nel cui territorio si trovano
ad operare.
  4.  Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previsti
dall' articolo 221 del codice di procedura penale e
dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l' avvalimento degli
addetti al servizio di plizia locale da parte dell' autorità 
di pubblica sicurezza è  disposto nel rispetto delle
intese con l' autorità  comunale e previa messa a disposizione
degli addetti da parte dell' autorità  medesima.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Uniformi e mezzi
 1.  Con successiva legge regionale verranno determinate
le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generali
concernenti l' obbligo e le modalità  d' uso.  Con la stessa
legge regionale verranno discipoinate le caratteristiche
dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione
ai corpi ed ai servizi di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Ordinamento ed organizzazione
dei corpi di polizia municipale
 1.  Il Servizio di polizia municipale è  organizzato
in Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gli
adempimenti siano espletati da un organico di almeno
sette addetti.
  2.  Negli altri enti viene istituito il Servizio di polizia
municipale.
  3.  La dotazione organica, i profili professionali e
lo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenti
comunali i quali, a loro volta, tengono conto
della contrattazione nazionale per gli enti locali attuata
dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
  4.  Per la dotazione numerica di ciascun Corpo o
Servizio di polizia municipale, si dovrà  tener conto, in
ogni caso, dei seguenti criteri generali:
  a) numero della popolazione residente e fluttuante;
  b) presenza stabile di reparti militari;
  c) dimensioni del territorio interessato;
  d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio;
  e) intensità  di soggiorno turistico;
  f) suddivisione del territorio in circosrizioni con
rappresentanti eletti a suffragio universale;
  g) presenza di notevoli attività  commerciali ed industriali;
  h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economico
o istituzionale.
  5.  La dotazione organica non potrà  di norma, essere
inferiore ad una unità  ogni 1000 abitanti.
  6.  Gli appartenenti alla Polizia municipale non
possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Norme di reclutamento - Modalità  di assunzione
 1.  Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura
dei posti vacanti, negli organici dei Servizi e
dei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisiti
previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti
organici dei singoli Enti.
  2.  Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti
i seguenti requisiti:
  a) possesso della patente di guida per la conduzione
dei veicoli, non inferiore alla categoria << B >>;
  b) idoneità  fisica accertata mediante visita medico - attitudinale
da svolgersi presso i Centri di medicina
legale della Unità  sanitaria locale competente per
territorio.
  3.  I regolamenti dovranno altresì  prevedere parità 
di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti
ai sue sessi.

 

 

 

 

TITOLO III
FUNZIONI DI CONSULENZA E DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 10

 Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale
 1.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale,
da emanarsi entro 180 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, è  istituito un Comitato tecnico
consultivo per la polizia municipale.
  2.  Fanno parte del Comitato:
  a) il Presidente della Giunta regionale (o l' Assessore
delegato);
  b) 8 esperti di cui 4 designati dalle associazioni profesisonali
degli addetti alla polizia municipale e 4
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base regionale;
  c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designati
rispettivamente dall' ANCI, dall' UPI e
 dall' UNCEM;
  d) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per
le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli
enti locali.
  e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per
le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli
enti locali.
  3.  Il Comitato rimane in carica 5 anni e svolge le
sue funzioni fino al suo rinnovo.
  4.  Il Comitato ha funzioni di studio, informazione
e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia
locale.
  5.  In particolare, il Comitato formula alla Giunta
regionale proposte relative:
  a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
del personale addetto ai servizi di polizia municipale;
  b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed
ai Servizi di polizia municipale;
  c) ai corsi di formazione professionale con particolare
riferimento alle materie di insegnamento che dovranno
essere omogenee quanto ai contenuti
tecnico - culturali.
  6.  Ai componenti il Comitato spettano i gettoni
di presenza e le altre indennità  previste dalle vigenti
disposizioni di legge regionale per il funzionamento
degli organi collegiali.
  7.  Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni
la partecipazione alle riunioni ed all' attività  del Comitato
è  considerata attività  d' ufficio.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Formazione professionale
 1.  La Regione organizza corsi di preparazione e
aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale,
rivolti al personale dei vari profili professionali
della polizia locale.
  2.  I suddetti corsi sono realizzati con le modalità 
previste dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
  3.  La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento
è  obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi
di polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Attività  propedeutiche di informazione
 1.  La Regione concede agli enti locali ed alle associazioni
di cui all' articolo 3, contributi per la realizzazione
di iniziative propedeutiche di informazione rivolte
al reclutamento del personale della polizia locale.
  2.  La iniziative di cui al comma 1 devono prevedere
non meno di 60 ore di lezione;  le spese si concludono
con un giudizio analitico sul candidato e potranno
costituire titolo valutabile in sede di concorso,
secondo quanto previsto dal regolamento organico del
personale.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Segreteria del Comitato tecnico
 1.  Il Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni
locali della Direzione regionale degli enti locali,
oltre ai compiti previsti dall' articolo 96 della legge
regionale 1o marzo 1988, n. 7, ha il compito di:
  a) garantire una costante attività  di informazione professionale
nei confronti degli organi e degli addetti
ai servizi di polizia locale;
  b) svolgere una costante opera di ricerca e promozione
tese a migliorare i servizi, mezzi didattici,
strutture tecnologiche;
  c) mediare le varie forme di collaborazione intercomunale
che vengono poste in essere nelle ipotesi e
per le esigenze previste dalla legislazione statale
regionale;
  d) svolgere compiti di supporto tecnico e amministrativo
dell' attività  del Comitato.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Disposizione transitoria
 1.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni singoli o associati provvedono
ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in
essa contenute nonchè  ad adottare le norme regolamentari
in essa previste.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Norma finanziaria
 1.  Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo
3, comma 3, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, a decorrere
dall' anno 1989, è  istituito - alla Rubrica n. 8 -
programma 0.6.2.  - spese d' investimento - Categoria
2.3.  - Sezione IV - il capitolo 1934 (2.1.232.5.04.03)
con la denominazione: << Finanziamenti agli enti locali
ed ai consorzi ed associazioni di comuni per l' apprestamento
di sedi e per l' acquisto di attrezzature per
l' esercizio comune dell' attività  di polizia >> e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza,
di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
  2.  Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede
mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080
dello stato di previsione precitato.
  3.  Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge
regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo
1934 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio
predetto.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Norma finanziaria
 1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo
10 faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità .

 

 

 

ARTICOLO 17

 Norma finanziaria
 1.  Gli oneri derivanti dall' articolo 11 faranno carico
al capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, il
cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità .

 

 

 

ARTICOLO 18

 Norma finanziaria
 1.  Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo
12, dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1988- 1990, a decorrere dall'
anno 1989, è  istituito - alla Rubrica n. 8 - programma
0.6.2.  - spese correnti - Categoria 1.5.  - Sezione IV
  - il capitolo 1907 (2.1.152.2.04.03) con la denominazione:
<< Contributi agli enti locali e ai consorzi ed associazioni
di comuni per la realizzazione di iniziative
propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento
del personale della polizia locale >> e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire 400
milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
  2.  Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede
mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080
dello stato di previsione precitato.
  3.  Ai sensi dell' articolo 2, primo comama, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo
1907 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al
bilancio predetto.
La presente legge regionale
sarà  pubblicata nel Bollettino
della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come
legge della Regione.
 Data a Trieste, addì  18 ottobre 1988