SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 28-10-1988
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Il Consiglio Regionale ha approvato |
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ARTICOLO 1 Norma programmatica 1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle normestabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presentelegge disciplina l' ordinamento e l' organizzazionedei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale,al fine di assicurare su tutto il territorio un uniformeed efficiente espletamento delle funzioni di poliziasvolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi didipendenti specificamente addetti al servizio.
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TITOLO I
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ARTICOLO 3
Gestione associata 1. Per il conseguimento dei fini di cui all' articolo2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioniintercomunali. 2. La Regione promuove e incentiva le iniziativedegli enti locali a esercitare in forma associata le funzionidi polizia secondo criteri di efficienza e di sicurerezza,negli ambiti territoriali ritenuti ottimali daglienti interessati. In tali ambiti possono essere istituiticonsorzi o altre forme associative consentite dalla leggeper la gestione comune del servizio di polizia garantendoloper tutto l' arco della giornata e per tuttol' anno. 3. A tal fine concorre al finanziamento per l' apprestamentodi sedi e per l' acquisto di attrezzature perl' esercizio comune dell' attività di polizia. La Giuntaregionale, previo parere del Comitato tecnico previstodall' articolo 10, si provvede annualmente, a decorreredall' anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio,al riparto dei contributi per gli enti interessatiche abbiano presentato il piano acquisto entro il 31gennaio di ogni anno. 4. Alla gestione in forma associata del servizio dipolizia locale, i Comuni possono delegare anche lecomunità montane e la Comunità collinare.
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ARTICOLO 4
Collaborazione intercomunale 1. I Comuni e gli altri enti locali possono collaborareper la gestione intercomunale dei servizi a caratterericorrente, stagionale od occasionale relativi allefunzioni di polizia locale sul territorio. 2. Qualora il personale di polizia municipale operi,in quanto comandato, sul territorio di un Comunediverso da quello di appartenenza, è alle dipendenzefunzionali del sindaco di tale Comune; tale personalemantiene la dipendenza dal Comune di appartenenzaagli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I comuniinteressati, anche mediante apposite convenzioni,possono prevedere rimborsi o compensanzioni reciproche.
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ARTICOLO 5
Igiene e sicurezza del lavoro 1. Ogni due anni tutti gli addetti al settore sarannosottoposti con spese a carico dell' ente di appartenenzaa speciali accertamenti ed esami clinici, strumentalie di laboratorio, per finalità di medicina sociale epreventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici. 2. Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanzesindacali, controlleranno l' applicazione dellenorme per la prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e promuoveranno, in concorso conl' Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l' elaborazionee l' attuazione di ogni altra misura idonea a tutelarela loro salute e la loro integrità psicofisica.
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ARTICOLO 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale 1. La polizia municipale è alle dipendenze del sindaco,o dell' assessore da lui delegato, che vi sovraintendeimpartendo le direttive e vigilando sullo svolgimentodel servizio. 2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizialocale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozionedel regolamento per lo svolgimento del servizio,fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o lestrutture comuni per la gestione dei servizi di poliziamunicipale in forma associata assolvono i compiti dicarattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto adesigenze di efficienza e di economicità del servizio. Ilresponsabile del servizio di polizia gestito in forma comuneha il compito di coordinare l' impiego tecnicooperativodegli addetti, sulla base delle richieste e delleesigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile delle disciplina e dell' addestramento delpersonale. 3. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitatiin forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità del sindaco del Comune nel cui territorio si trovanoad operare. 4. Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previstidall' articolo 221 del codice di procedura penale edalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l' avvalimento degliaddetti al servizio di plizia locale da parte dell' autorità di pubblica sicurezza è disposto nel rispetto delleintese con l' autorità comunale e previa messa a disposizionedegli addetti da parte dell' autorità medesima.
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ARTICOLO 7
Uniformi e mezzi 1. Con successiva legge regionale verranno determinatele caratteristiche delle uniformi e dei relatividistintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generaliconcernenti l' obbligo e le modalità d' uso. Con la stessalegge regionale verranno discipoinate le caratteristichedei mezzi e degli strumenti operativi in dotazioneai corpi ed ai servizi di polizia municipale.
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ARTICOLO 8
Ordinamento ed organizzazionedei corpi di polizia municipale 1. Il Servizio di polizia municipale è organizzatoin Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gliadempimenti siano espletati da un organico di almenosette addetti. 2. Negli altri enti viene istituito il Servizio di poliziamunicipale. 3. La dotazione organica, i profili professionali elo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenticomunali i quali, a loro volta, tengono contodella contrattazione nazionale per gli enti locali attuatadalla legge 29 marzo 1983, n. 93. 4. Per la dotazione numerica di ciascun Corpo oServizio di polizia municipale, si dovrà tener conto, inogni caso, dei seguenti criteri generali: a) numero della popolazione residente e fluttuante; b) presenza stabile di reparti militari; c) dimensioni del territorio interessato; d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio; e) intensità di soggiorno turistico; f) suddivisione del territorio in circosrizioni conrappresentanti eletti a suffragio universale; g) presenza di notevoli attività commerciali ed industriali; h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economicoo istituzionale. 5. La dotazione organica non potrà di norma, essereinferiore ad una unità ogni 1000 abitanti. 6. Gli appartenenti alla Polizia municipale nonpossono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.
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ARTICOLO 9
Norme di reclutamento - Modalità di assunzione 1. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la coperturadei posti vacanti, negli organici dei Servizi edei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisitiprevisti dalla vigente normativa e dai regolamentiorganici dei singoli Enti. 2. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabilitii seguenti requisiti: a) possesso della patente di guida per la conduzionedei veicoli, non inferiore alla categoria << B >>; b) idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinaleda svolgersi presso i Centri di medicinalegale della Unità sanitaria locale competente perterritorio. 3. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenentiai sue sessi.
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ARTICOLO 10
Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,da emanarsi entro 180 giorni dall' entrata in vigoredella presente legge, è istituito un Comitato tecnicoconsultivo per la polizia municipale. 2. Fanno parte del Comitato: a) il Presidente della Giunta regionale (o l' Assessoredelegato); b) 8 esperti di cui 4 designati dalle associazioni profesisonalidegli addetti alla polizia municipale e 4dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativesu base regionale; c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designatirispettivamente dall' ANCI, dall' UPI e dall' UNCEM; d) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e perle circoscrizioni locali della Direzione regionale deglienti locali. e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e perle circoscrizioni locali della Direzione regionale deglienti locali. 3. Il Comitato rimane in carica 5 anni e svolge lesue funzioni fino al suo rinnovo. 4. Il Comitato ha funzioni di studio, informazionee consulenza tecnica e giuridica in materia di polizialocale. 5. In particolare, il Comitato formula alla Giuntaregionale proposte relative: a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintividel personale addetto ai servizi di polizia municipale; b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi edegli strumenti operativi in dotazione ai Corpi edai Servizi di polizia municipale; c) ai corsi di formazione professionale con particolareriferimento alle materie di insegnamento che dovrannoessere omogenee quanto ai contenutitecnico - culturali. 6. Ai componenti il Comitato spettano i gettonidi presenza e le altre indennità previste dalle vigentidisposizioni di legge regionale per il funzionamentodegli organi collegiali. 7. Per i dipendenti da pubbliche amministrazionila partecipazione alle riunioni ed all' attività del Comitatoè considerata attività d' ufficio.
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ARTICOLO 11
Formazione professionale 1. La Regione organizza corsi di preparazione eaggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale,rivolti al personale dei vari profili professionalidella polizia locale. 2. I suddetti corsi sono realizzati con le modalità previste dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. 3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamentoè obbligatoria per tutti gli addetti ai servizidi polizia locale.
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ARTICOLO 12
Attività propedeutiche di informazione 1. La Regione concede agli enti locali ed alle associazionidi cui all' articolo 3, contributi per la realizzazionedi iniziative propedeutiche di informazione rivolteal reclutamento del personale della polizia locale. 2. La iniziative di cui al comma 1 devono prevederenon meno di 60 ore di lezione; le spese si concludonocon un giudizio analitico sul candidato e potrannocostituire titolo valutabile in sede di concorso,secondo quanto previsto dal regolamento organico delpersonale.
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ARTICOLO 13
Segreteria del Comitato tecnico 1. Il Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizionilocali della Direzione regionale degli enti locali,oltre ai compiti previsti dall' articolo 96 della leggeregionale 1o marzo 1988, n. 7, ha il compito di: a) garantire una costante attività di informazione professionalenei confronti degli organi e degli addettiai servizi di polizia locale; b) svolgere una costante opera di ricerca e promozionetese a migliorare i servizi, mezzi didattici,strutture tecnologiche; c) mediare le varie forme di collaborazione intercomunaleche vengono poste in essere nelle ipotesi eper le esigenze previste dalla legislazione stataleregionale; d) svolgere compiti di supporto tecnico e amministrativodell' attività del Comitato.
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ARTICOLO 14
Disposizione transitoria 1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presentelegge, i Comuni singoli o associati provvedonoad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni inessa contenute nonchè ad adottare le norme regolamentariin essa previste.
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ARTICOLO 15
Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo3, comma 3, nello stato di previsione della spesadel bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, a decorreredall' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 -programma 0.6.2. - spese d' investimento - Categoria2.3. - Sezione IV - il capitolo 1934 (2.1.232.5.04.03)con la denominazione: << Finanziamenti agli enti localied ai consorzi ed associazioni di comuni per l' apprestamentodi sedi e per l' acquisto di attrezzature perl' esercizio comune dell' attività di polizia >> e con lostanziamento complessivo, in termini di competenza,di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvedemediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080dello stato di previsione precitato. 3. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della leggeregionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo1934 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilanciopredetto.
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ARTICOLO 16
Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo10 faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamentopresenta sufficiente disponibilità .
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ARTICOLO 17
Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall' articolo 11 faranno caricoal capitolo 6288 dello stato di previsione della spesadel bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, ilcui stanziamento presenta sufficiente disponibilità .
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ARTICOLO 18
Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo12, dello stato di previsione della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 1988- 1990, a decorrere dall'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1907 (2.1.152.2.04.03) con la denominazione:<< Contributi agli enti locali e ai consorzi ed associazionidi comuni per la realizzazione di iniziativepropedeutiche di informazione rivolte al reclutamentodel personale della polizia locale >> e con lo stanziamentocomplessivo, in termini di competenza, di lire 400milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni perciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvedemediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080dello stato di previsione precitato. 3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comama, dellalegge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo1907 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato albilancio predetto.La presente legge regionalesarà pubblicata nel Bollettinodella Regione. E' fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlae di farla osservare comelegge della Regione. Data a Trieste, addì 18 ottobre 1988